Statuto

Premessa

La Fondazione Tovini è istituzione pedagogica, frutto di una lunga storia della tradizione bresciana. A Brescia fin dal 1800 numerosi uomini e donne, laici, sacerdoti e religiosi, si sono impegnati per l’educazione dei giovani, e fra essi spicca la figura del Beato Giuseppe Tovini. Da questa storia sono usciti tanti frutti: il più grande, a livello universale, è il Papa San Paolo VI, che condusse il Concilio Vaticano II e che diede un grande impulso alla dimensione mondiale della Chiesa. Da questa storia è venuto anche colui che costituì la Fondazione Tovini, il Servo di Dio prof. Vittorino Chizzolini, promotore e testimone di innumerevoli iniziative di educazione, cultura, scambio, e, fin dagli anni ‘60 dello scorso secolo, di iniziative di volontariato e cooperazione internazionale: imprese continuate dal notaio Giuseppe Camadini, che opportunamente adeguò la forma giuridica dell’istituzione alla sua anima. Da questa storia emergono i fondamentali etici e spirituali che caratterizzano la Fondazione Tovini, istituzione di diritto civile e ispirata alla dottrina sociale della Chiesa, operante dal 1957 nel campo della educazione, della comunicazione, del volontariato e della cooperazione internazionale.

TITOLO I

Art. 1  E' costituita la Fondazione “Giuseppe Tovini”, con sede in Brescia, via Tomaso Ferrando n.1, presso Casa San Filippo.

Art. 2  La Fondazione ha per scopo istituzionale la missione educativa, contribuendo alla formazione ed al perfezionamento di docenti, educatori, animatori, studenti ed operatori sociali e culturali, secondo i principi pedagogici cristiani ed il progresso delle scienze umane.
Per sviluppare il suo programma la Fondazione promuove e sostiene:

  1. attività rivolte alla preparazione ed all'aggiornamento di operatori nel campo educativo, scolastico, culturale e sociale, ai vari gradi, mediante istituti, comunità educative, strutture residenziali, corsi, seminari, convegni, conferenze, stages, tirocini curriculari ed extracurriculari, laboratori di ricerca, premi, borse di studio, archivi, biblioteche;
  2. iniziative intese a favorire studi, ricerche e specializzazioni, anche universitarie e post-universitarie, sessioni e tirocini di perfezionamento in Italia e all'estero, servizi di volontariato e di cooperazione internazionale, in ogni loro forma e dimensione;
  3. direttamente od indirettamente, iniziative tendenti, anche tramite attività nei settori editoriali, audiotelevisivi, delle comunicazioni sociali in genere, all’informazione e alla formazione cristiana della società.
TITOLO II

Art. 3  Il patrimonio della Fondazione è formato:

  1. dal capitale iniziale di Euro 516,46.
  2. dalle oblazioni, dai legati, dalle eredità e dalle donazioni che fossero fatte alla Fondazione a titolo di capitale, nonché dagli acquisti e dai contributi, pubblici o privati, di ogni genere.

Art. 4  Le rendite della Fondazione sono costituite:

  1. dai frutti del patrimonio;
  2. dai proventi da parte di Enti pubblici o privati, pagamenti ed oblazioni da chiunque operati per la spesa di funzione;
  3. da tutti gli altri proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.
TITOLO III

Art. 5 - Gli organi della Fondazione sono:

  1. il Comitato Permanente;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Presidente;
  4. il Segretario;
  5. il Comitato dei Consiglieri Onorari;
  6. l’Organo di Controllo.

Art. 6 – Il Comitato Permanente è costituito da non meno di dodici a non più di venticinque membri. Verificandosi vacanze per morte, dimissioni o altra causa, il Comitato sarà reintegrato per cooptazione da parte degli altri membri, a maggioranza assoluta dei voti.
Alla responsabilità e alla competenza del Comitato Permanente sono attribuiti tutti i più ampi poteri di vigilanza e di controllo, sia per assicurare la completa esecuzione da parte del Consiglio di Amministrazione delle delibere del Comitato, sia per accertare la costante fedeltà, in ogni atto dello stesso Consiglio, alle finalità e agli scopi della Fondazione, come fissati dall'Art. 2 dello Statuto.
Il Comitato permanente approva annualmente entro il 31 maggio il bilancio consuntivo e preventivo della Fondazione, unitamente alla relazione sulle attività svolte, redatti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 – Il Comitato Permanente si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente.
Le sedute del Comitato non sono valide se non con l'intervento di almeno la metà dei suoi membri; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti. E’ consentita la partecipazione mediante delega che può essere conferita ad altro membro del Comitato permanente; ciascun membro non può ricevere più di una delega.
E' ammessa la possibilità di tenere le adunanze del Comitato Permanente con partecipanti presenti in più luoghi tra loro collegati in audio/video, purché risulti, dandone atto a verbale:

  • che il Presidente e il Segretario siano presenti nello stesso luogo, affinché possano procedere alla redazione del verbale;
  • che sia possibile, da parte del Presidente dell'adunanza, procedere all'accertamento delle presenze e della legittimazione attiva dei partecipanti, nonché regolare lo svolgimento dell'adunanza;
  • che in genere sia possibile la discussione, il confronto, l'esame dei documenti, la votazione e comunque la corretta formazione delle delibere.

Il Comitato può esonerare dalla carica i suoi componenti che non partecipino, senza giustificato motivo, a quattro sedute consecutive.
Il Comitato dovrà essere convocato, quando ne sia fatta domanda, con l'indicazione della materia da trattarsi, almeno da cinque suoi componenti, nonché nei casi indicati negli articoli successivi.
I componenti del Comitato Permanente restano in carica, per la durata stabilita all’atto della nomina e comunque per non più di dodici anni. Essi possono essere riconfermati dal Comitato Permanente con votazione favorevole di almeno i 2/3 dei componenti rimasti in carica.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente e di sei membri.
Il Presidente e quattro membri sono nominati direttamente dal Comitato Permanente; gli altri due membri sono scelti, uno dal Vescovo di Brescia, l’altro dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia, fra tre persone proposte dal Comitato Permanente e facenti parte del Comitato medesimo, ed entrambi vengono formalmente nominati dal Comitato Permanente.
Verificandosi vacanze per morte, dimissioni o altra causa, i Consiglieri saranno reintegrati come previsto dal precedente comma, mantenendo la scadenza propria.
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri un Vice Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato per la durata di quattro anni ed i Consiglieri sono rinnovabili.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente del Comitato Permanente.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci quante volte sia necessario o sia richiesto da almeno quattro membri.
Il Vice Presidente, se nominato, supplisce il Presidente in caso di suo impedimento.
In caso di temporaneo impedimento del Segretario, il Consiglio designa fra i suoi componenti un Segretario della seduta.
Le adunanze del Consiglio sono valide con l’intervento di quattro membri e le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta.
E' ammessa la possibilità di tenere le adunanze del Consiglio di Amministrazione con partecipanti presenti in più luoghi tra loro collegati in audio/video, purché risulti, dandone atto a verbale:

  • che il Presidente e il Segretario siano presenti nello stesso luogo, affinché possano procedere alla redazione del verbale;
  • che sia possibile, da parte del Presidente dell'adunanza, procedere all'accertamento delle presenze e della legittimazione attiva dei partecipanti, nonché regolare lo svolgimento dell'adunanza;
  • che in genere sia possibile la discussione, il confronto, l'esame dei documenti, la votazione e comunque la corretta formazione delle delibere.

Delle sedute si redige verbale in apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Il Presidente può chiamare ad intervenire ad una o più sedute, senza diritto di voto, collaboratori, interni ed esterni, della Fondazione, ovvero anche esperti in materie attinenti agli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 9 – Al Consiglio spettano i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nessuno escluso od eccettuato; esso delibera e regola lo svolgimento dell’azione della Fondazione, ne stabilisce l’organizzazione interna e quella delle diverse iniziative, nomina e dimette collaboratori e dipendenti e provvede a quant’altro sia necessario per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
Per l’esecuzione delle proprie delibere e per la gestione ordinaria il Consiglio potrà attribuire determinati incarichi e poteri ad uno o più membri e nominare anche soggetti esterni come direttori, procuratori e delegati per determinate materie.

Art. 10 – E’ facoltà del Comitato Permanente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di istituire il Comitato dei Consiglieri Onorari.
Il Comitato dei Consiglieri Onorari può essere costituito da non più di cinque personalità, che abbiano contribuito in modo particolarmente rilevante al raggiungimento degli scopi della Fondazione. I membri del Comitato sono designati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Permanente, con voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti. I Consiglieri Onorari debbono essere invitati alle sedute del Comitato Permanente con voto consultivo e possono formulare suggerimenti e indicazioni per il buon funzionamento della Fondazione, specie in relazione alla corrispondenza della sua attività alle finalità istituzionali.

Art. 11 La rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente o a chi ne fa le veci.
Il Segretario assiste il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, cura l'organizzazione degli uffici della Fondazione e l’attuazione delle delibere del Consiglio.
Il Segretario del Consiglio è pure Segretario del Comitato Permanente.

Art. 12 – La cassa e la tenuta dell’amministrazione sono affidate ad un Contabile tesoriere nominato dal Consiglio, che dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
Il Contabile tesoriere contribuisce alla preparazione del budget e alla verifica del suo rispetto. Il Contabile tesoriere partecipa, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Permanente.

Art. 13 – L’Organo di controllo è composto da due Revisori, che durano in carica tre anni e sono nominati dal Comitato Permanente fra persone esperte in economia e amministrazione, di cui una scelta tra gli iscritti in appositi registri dei Revisori Legali.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge, dello statuto, sulla salvaguardia del patrimonio, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e redige annualmente una relazione dell’attività svolta e sul bilancio preventivo e consuntivo, che gli sono messi a disposizione almeno quindici giorni prima della discussione in seno al Comitato Permanente. L’Organo di controllo esercita la revisione del bilancio d’esercizio, salvo venga nominato dal Comitato Permanente un Revisore esterno.

Art. 14 – Tutte le cariche sono gratuite.
Potrà prevedersi con delibera consigliare un emolumento per incarichi speciali.

Art. 15 – Il bilancio della Fondazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre i bilanci preventivi e i conti consuntivi, accompagnati da una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione da trasmettersi al Vescovo di Brescia.

TITOLO IV

Modificazione di Statuto e scioglimento

Art. 16  Le modifiche al presente Statuto non possono essere apportate se non per deliberazione del Comitato Permanente presa in seduta a cui concorrano almeno i due terzi dei membri in carica che deliberano a maggioranza dei voti.
Con lo stesso intervento e con la stessa maggioranza potrà anche essere deliberato lo scioglimento della Fondazione.
Il Comitato Permanente, quando delibera lo scioglimento, provvede per la liquidazione e devoluzione dei residui attivi, i quali non potranno essere destinati che a scopi analoghi a quelli della Fondazione.


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